Cronaca

I fatti smentiscono l’efficacia della soppressione del Tribunale di Pinerolo

Sono di pochi mesi fa le scuse del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino per la prescrizione di una violenza carnale a danno di un minore, fatto che porta a chiedersi se quell'obiettivo di efficienza e risparmio sia effettivamente stato raggiunto dal Governo che volle fortemente ridisegnare la geografia giudiziaria italiana. All'indomani della sentenza del 2013 n. 237 della Corte Costituzionale che condannava definitivamente il Tribunale di Pinerolo alla soppressione la delusione dei dipendenti amministrativi, avvocati e magistrati che per la prima e, forse, unica volta si erano trovati veramente assieme per perseguire uno scopo comune, era palpabile. Anche quell'unica fiammella di speranza legata al diritto all'esistenza era stata spenta. Ad eccezione degli addetti ai lavori che hanno avuto la curiosità e la possibilità di approfondire i motivi della "mattanza" dei tribunali "minori", non si è mai tentato di far conoscere ai cittadini profani del diritto le motivazioni addotte dal supremo organo giudiziario italiano per "staccare la spina" a quegli irriducibili che lottavano ancora e non si limitavano a prendere atto passivamente di una decisione politica economicamente incomprensibile ai più.  Cuore pulsante dei vari ricorsi confluiti alla Consulta erano gli art. 70,72 e 77 della Costituzione che regolamentano la formazione delle leggi.

Facciamo un passo indietro. Il governo Monti, in nome di quello strano principio adottato più volte sia per la sanità che per la scuola pubblica, decise che per ridurre le spese e aumentare l'efficienza della giustizia italiana fosse cosa buona e giusta diminuire le sedi giudiziarie facendo confluire il carico di quelle soppresse su altri tribunali ritenuti geograficamente e/o politicamente più idonei. Orbene, una decisione di tale importanza avrebbe comportato una attenta analisi da parte del Ministero relativa al bacino di utenza delle singole sedi e al loro carico di lavoro e, soprattutto, il riordino delle sedi avrebbe dovuto essere redatto quantomeno tenendo in considerazione il parere di avvocati, magistrati e personale amministrativo che giornalmente hanno il "polso" dell'andamento della macchina giudiziaria del luogo in cui esercitano il loro lavoro. Nel caso del tribunale di Pinerolo (per il quale si erano spesi circa 900.000,00 euro per riammodernarlo in vista del paventato allargamento della sua competenza territoriale) tutti i magistrati e gli organismi ad essi collegati, compresi quelli torinesi, dettero parere sfavorevole alla soppressione e tali dichiarazioni non vennero tenute in alcuna considerazione.  Ma gli uffici giudiziari di Pinerolo non intendevano arrendersi senza lottare e, a seguito di una serie di eccezioni di incostituzionalità portate avanti da alcuni avvocati, i giudici emisero ordinanze di rimessione della   causa di fronte alla Corte Costituzionale perché valutasse la conformità ai dettami costituzionali della legge che prevedeva la soppressione del Tribunale locale. Ora la patata bollente era in mano alla Corte Costituzionale alla quale i giudici accedono per carica elettiva (5 eletti dal Parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica e 5 dalla Magistratura). Sino ad allora si era consolidato un principio relativo alla validità della formazione delle leggi: il decreto legge richiede che esistano i requisiti della necessità e urgenza altrimenti anche la legge di conversione (che deve essere emanata non oltre 60 giorni dall'emissione del decreto) perde validità in quanto si vizia il procedimento di formazione delle leggi come previsto dalla Costituzione. Inoltre era stato individuato il criterio della "omogeneità". Per intenderci, se un decreto legge ha ad oggetto l'allevamento del bestiame, nella legge di conversione non si possono inserire norme relative alle colture di insalata e, tantomeno, una delega al governo relativa al riordino totale delle politiche agricole. Punto nodale era comunque il principio che la legge di conversione non può contenere disposizioni di delega al governo. Questo principio, valido sino alla sentenza del 2012 n. 22 è stato disatteso nella sentenza n. 237 del 2013 relativa alla soppressione del Tribunale di Pinerolo e di altre sedi giudiziarie. In tale occasione si è rilevata l'omogeneità della legge di conversione malgrado il decreto avesse ad oggetto la semplice revisione della spesa pubblica e la stessa contenesse anche una delega al governo per il riordino della geografia giudiziaria, giustificando il tutto in quanto tale riordino era finalizzato comunque ad un risparmio di spesa. Un po' come dire che, rifacendosi all'esempio precedente, che allevamento e colture comunque riguardano l'agricoltura e tutto è parte dell'Universo. Ma, come per incanto, un anno dopo il principio dell'incostituzionalità dell'inserimento di una legge delega nella legge di conversione risorge per la legge di conversione del decreto legge n. 272del 30/12/2005 relativo alla normativa sugli stupefacenti. Con la sentenza n.32 del 25/02/2014 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 bis e 4 cives ter del decreto legge 30/12/2005 n.272 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 21/02/2006 n.49 proprio inneggiando a tale principio.  Non è facile spiegare concetti complessi a chi non dispone delle conoscenze tecniche e di linguaggio specifiche della materia ma, se può consolare, anche chi opera nel campo del diritto non è riuscito a comprendere fino in fondo la stranezza dell'operato della Corte Costituzionale (a tal proposito consiglio, per chi volesse approfondire l'argomento, il sito Consulta on line) ma, forse, una sintesi della motivazione che il massimo organismo giudiziario italiano ha dato nella sentenza che ha portato al rigetto della domanda di incostituzionalità del "riordino" della geografia giudiziaria italiana potrebbe sintetizzarsi con il brano di una famosa canzone di Enzo Jannacci: "Vengo anch'io!" "No, tu no!" "Ma perché?" "Perché no".

Avv. Claudio Galetto

Come si "trasformerà" il Tribunale

 

Intanto il sindaco di Pinerolo Luca Salvai sta pensando utilizzare il complesso dell'ex  tribunale di Pinerolo per ricollocare lì alcuni uffici pubblici presenti a Pinerolo. Una situazione che permetterà un considerevole risparmio sulle spese di affitto. Ricordiamo che sempre nell'ex tribunale nascerà, molto probabilmente a settembre, lo sportello di prossimità, un servizio che permette ai cittadini di sbrigare pratiche giudiziarie senza dover raggiungere il tribunale di Torino.

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